Bollette
Il conguaglio dei consumi stimati avviene nella prima bolletta utile a fronte della comunicazione della lettura di consumo da parte tua o dal Distributore locale.
Potrai verificare l’importo e la quantità dei mc/kWh conguagliati al punto n. 10 ‘Dettagli su Imposte. IVA e ricalcoli’; l’importo ricalcolato a debito o a credito non corrisponderà a quanto precedentemente versato nella fattura stimata in quanto il ricalcolo non comprende né le quote fisse (in quanto le stesse non cambiano in base al consumo e una volta fatturate non serve un ricalcolo), né l’importo versato a fronte dell’aliquota IVA, questo perché l’IVA precedentemente addebitata non verrà riaddebitata nella nuova fattura sulla quale l’aliquota viene calcolata sull’imponibile già stornato dell’importo relativo ai consumi stimati e alle imposte già versate.
Le fatture di energia elettrica vengono emesse sulla base delle condizioni previste dal TIF, Testo integrato delle disposizioni previste da Arera in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, la frequenza di fatturazione varia in base alla tipologia di cliente finale servito.
Se sei un cliente finale domestico, la tua fattura sarà sempre bimestrale: ciò significa che sarà emessa ogni due mesi e conterrà quindi due mesi di consumo. Per tutti i nuovi clienti domestici la prima fattura sarà emessa quindi due mesi dopo la data di inizio di fornitura.
Se sei invece un cliente finale non domestico, il TIF prevede che la tua fattura sarà emessa sulla base della tensione e della potenza disponibile del tuo impianto, e non quindi sulla base del tuo consumo effettivo.
Se sei un cliente non domestico in media o alta tensione, la tua fattura sarà sempre mensile.
Se sei un cliente non domestico in bassa tensione, la tua fattura sarà bimestrale se il tuo impianto ha una potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW. Se il tuo impianto supera invece i 16,5 kW di potenza disponibile, la tua fattura sarà mensile.
Puoi sempre contattarci per aumentare la frequenza di fatturazione delle tue bollette elettriche, ma mai per diminuirla, in quanto il TIF non permette ai venditori di energia elettrica di emettere bollette trimestrali o quadrimestrali.
Il canone tv è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai venditori di energia elettrica. Dal 2016, infatti, lo Stato ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.
Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
I venditori di energia elettrica sul territorio italiano agiscono quindi come soggetti passivi e sono tenuti dal 2016 alla riscossione del canone tv mediante addebiti rateali fatturati nelle bollette di energia elettrica e al successivo riversamento di tali importi all’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni sul canone tv, ti invitiamo a consultare la pagina dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv
Il Corrispettivo CMOR (laddove presente in fattura, puoi trovarlo al punto n. 10 "Dettagli su imposte, IVA e ricalcoli") è un addebito richiesto a titolo di indennizzo dal tuo precedente venditore, al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette: nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il «Corrispettivo CMOR» – secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) TISIND - Testo integrato del Sistema Indennitario consultabile sul sito www.arera.it.
Ti confermiamo quindi che il «Corrispettivo CMOR» non è definito da SG Energia, tuttavia, in ottemperanza alla normativa vigente, SG Energia addebita tale corrispettivo, ne richiede il pagamento e in mancanza dello stesso potrà attivare la procedura di recupero del credito, così come previsto in situazioni di morosità.
Se quindi trovi il «Corrispettivo CMOR» applicato in fattura, puoi rivolgerti direttamente al tuo precedente venditore comunicandogli il codice di protocollo SII presente in bolletta, in quanto SG Energia non dispone di informazioni relative al precedente contratto da te stipulato o alle eventuali morosità contestate.
Inoltre se avessi bisogno di assistenza per identificare il venditore precedente, potrai scrivere allo Sportello per il consumatore di energia scegliendo una delle seguenti modalità:
- fax al numero verde: 800 185 024,
- e- mail a info.sportello@acquirenteunico.it
- posta a Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico,
Richiesta Informazioni, Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma.
Per tua comodità e per qualsiasi ulteriore informazione in merito, indichiamo di seguito il Numero Verde dello Sportello per il consumatore 800 166 654 e i siti internet www.arera.it e www.sportelloperilconsumatore.it
In ogni caso, qualunque sia la modalità di richiesta prescelta, è indispensabile indicare nella richiesta il codice POD/PDR, che trovi al punto n. 6 "Dati della fornitura" della tua bolletta.
SG Energia si comporta come tutte le altre Aziende di vendita, applicando quanto disposto dalla normativa vigente. Infatti, l’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla determinazione della base imponibile all’IVA, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi la stessa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi, accollati al cessionario o committente. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria n. 388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all’art. 11, comma 2, lett. A) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per la cessione di beni e le prestazioni di servizi da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, dispone in modo specifico che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto.
Ti ricordiamo che riscuotendo l’ I.V.A. la nostra Società agisce come mero soggetto esattore di somme che vengono versate direttamente all’erario.